di Elisa Petroni
Il 6 giugno scorso è uscita la circolare applicativa sull’accesso civico generalizzato (Foia) previsto dal Decreto Madia che ha modificato il D.Lgs. n.33/ 2013 (Decreto Trasparenza) che introduceva il semplice istituto dell’accesso civico.
Ma andiamo per ordine e vediamo di chiarire prima di tutto cosa è l’accesso civico e cosa è l’ Accesso Civico Generalizzato. L’Accesso Civico. Art. 5 D. Lgs.n.33/2013 prevede l’obbligo, in capo alle P.A., di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in un’area appositamente prevista (solitamente denominata Amministrazione Trasparente), documenti, informazioni e dati che la riguardano e il diritto, di qualsiasi cittadino, di richiederli in caso di omissione. Tale richiesta non va motivata e la P.A. deve rispondere entro 30 giorni e provvedere alla pubblicazione del dato mancante. L’Accesso civico generalizzato, art. 5 bis e art. 5 ter, introdotto con il D. Lgs.n.97/2016 (Decreto Madia) fa sempre salvo l’obbligo di pubblicazione per le P.A di documenti e informazioni ma l’accesso ai dati e documenti è ulteriore rispetto a quelli oggetto di pubblicazione prevedendo però poi delle limitazioni e esclusioni al diritto di accesso, qualora entrassero in gioco la tutela di interessi pubblici e privati esplicitati nell’art. 5 –bis, comma 2). Per interessi pubblici si intende sicurezza e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello stato, conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, regolare svolgimento delle attività ispettive. Per interessi privati si intende protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Con la circolare n.2/2017 di questo giugno, recante le indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’ accesso civico, il Dipartimento della funzione Pubblica in raccordo con l’A.N.A.C. ha voluto chiarire nel dettaglio i limiti di accesso e una disciplina applicativa comune su modalità di presentazione della richiesta, uffici competenti, tempi di decisione, contro interessati, rifiuti non consentiti, e registro degli accessi che lasciasse ben poco margine alla discrezionalità.
Chiariti questi aspetti appare evidente come la volontà iniziale del legislatore fosse una nobile volontà intendendo ampliare, sul modello del Foia, l’istituto dell’accesso civico e non solo a quanto previsto nel Decreto Legislativo n.33/20133 ma bensì a tutti i documenti e a tutte le informazioni possibili e immaginabili. Questa iniziale e nobile volontà però è stata rapidamente smentita dalla necessità di limitare, elencandoli, i casi in cui la P.A. potesse legittimamente opporsi al rilascio dei documenti. Pur essendo negli intenti di gran lunga più vicino ad un Foia l’istituto dell’Accesso civico generalizzato nei fatti ne risulterebbe più distante.
Vengono aumentati i tempi e i passaggi perché le richieste devono essere analizzate e sono tanti i casi che potrebbero configurarsi: un aspetto questo che era totalmente assente nell’Accesso civico primordiale essendo già stati esplicitati i casi di obbligo di rilascio o pubblicazione. Per cui vengono aumentate le operazioni e i “cavilli” burocratici tra cittadino e P.A. e lo sforzo che il cittadino deve compiere è di gran lunga maggiore rispetto all’Istituto precedente. Infine vengono create le condizioni perché la voglia di procedere del cittadino diminuisca drasticamente piuttosto che aumentare.
E’ necessario partire dal convincimento che cambiare per cambiare non serve a nulla ma bisogna cambiare per migliorare e se si fanno delle riforme, serie, è necessario anche avere il coraggio di andare fino in fondo. Per cui se l’ obiettivo deve essere Foia (freedom of Information act), che Foia sia.